Con la LEGGE n.11 del 27 febbraio 2015,
il DL 192/2014 del 31/12/2014 è convertito in legge.
Entra cosi in vigore il 01/03/2015
la proroga al 31/12/2015 del “vecchio” regime dei minimi ex D.L. 98/2011.
Quindi per tutto l’anno 2015 chi avrà i requisiti potrà decidere
fra il “vecchio” regime con aliquota più bassa del 5%
o il nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva al 15% e soglie di ricavi differenziati. (vedi: Archivio Blog/2015/Febbraio/Nuove P.iva)
Per chi nel 2015 aveva iniziato con il nuovo regime ordinario (con addebito IVA) ed ha emesso già fatture di vendita, ha la possibilità di emettere nota di variazione e nuova fattura di vendita con esatta indicazione:
Regime dei minimi 2014
“Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 100 della L. 244/2007.
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011.
Non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 prot. 185820.
Regime forfettario 2015
Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014